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Categorie: Politica, Diritto e Stato
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La regione è un ente autonomo con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, II comma della Costituzione.

L'elenco delle regioni italiane è riportato dall'art. 131. Da notare che nell'art. 116, modificato nel 2001, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportate con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

  • un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ve ne fanno parte.

Indice

[modifica] Elementi costitutivi

Gli elementi costitutivi della regione sono:

  • territorio
  • popolazione
  • governo (i suoi organi)

[modifica] Tipologie di regione

[modifica] Regione a statuto ordinario

Per approfondire, vedi la voce statuto regionale.

Quindici delle venti regioni italiane sono dotate di statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

L'autonomia finanziaria di tali regioni, c.d. federalismo fiscale, previsto dall'art. 119, non è ancora operativa. Comunque le regioni dispongono dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e di una compartecipazione all'IVA.

Gli organi delle regioni in parola entrarono in funzione nel 1970.

[modifica] Regione a statuto speciale

Per approfondire, vedi la voce regione a statuto speciale.

Cinque regioni sono dotate di uno statuto speciale approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dall'art. 116 della Costituzione.

Lo statuto speciale garantisce una più ampia autonomia, soprattutto finanziaria, rispetto alle regioni ordinarie. A titolo di esempio, la regione Trentino-Alto Adige (900 000 abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della Regione Veneto, con 4,5 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni autonome, come permesso dalla Costituzione. Inoltre tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi in materie di scuola e sanità.

Quattro regioni autonome furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1946 la Sicilia, nel 1948 la Sardegna, visiti i forti movimenti autonomistici, se non addirittura separatistici come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi.

Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

[modifica] Province autonome

La regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano (art 116, II Cost.). Tali province sono dotate di poteri (anche legislativi) corrispondenti a quelli di una regione. Taluno parla di province a statuto speciale.

[modifica] Organi

Gli organi della regione sono indicati dall'art. 121 della Costituzione e sono:

La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del Consiglio regionale. Se la Giunta regionale viene sfiduciata o il presidente della regione si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto, la giunta decade e viene nominato un commissario. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di assemblea regionale e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.

Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli assessori oltre che dal presidente della regione. In Sicilia la giunta è detta governo regionale.

Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.

[modifica] Autonomia della regione

Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:

  • autonomia statutaria;
  • autonomia legislativa;
  • autonomia regolamentare;
  • autonomia amministrativa;
  • autonomia finanziaria.

[modifica] Autonomia statutaria

Le sole regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Le regioni autonome sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli Statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato.

[modifica] Autonomia legislativa

Per approfondire, vedi la voce potestà legislativa.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.

La competenza a legiferare può essere:

  • esclusiva dello Stato;
  • esclusiva delle regioni;
  • concorrente.

[modifica] Autonomia regolamentare

L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma.

La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.

La potestà regolamentare della regione è esercitata dalla Giunta regionale, a meno che lo Statuto regionale non la assegni al Consiglio regionale. L'eccezione è attualmente rappresentata dalla Sardegna e dalla Valle d'Aosta, dato che per queste tale potestà è attribuita al Consiglio regionale.

[modifica] Autonomia amministrativa

L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione.

L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La regione, tramite legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane.

[modifica] Autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il c.d. federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario).

La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

La regione ha un proprio patrimonio.

Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.

[modifica] Controlli statali

La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti commissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.

Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»

L’art. 126 stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.

Passando poi alla legislazione regionale, l’art. 127 della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»

Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'art. 123 della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".

[modifica] Garanzie regionali

La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art.127 Cost.).

La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.

[modifica] Voci correlate


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