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Il riciclaggio di denaro è l'azione di re-immettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale. E' immissione in un ciclo economico ordinario di un ricavo di provenienza delittuosa, con il preciso scopo di non far piu' risalire alla vicenda originariamente delittuosa di quel bene o moneta, mediante un numero mirato e numeroso di scambi economici atti a generare confusione o depistaggio.
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L’incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell’acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della «pulitura», consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.
Il fenomeno del riciclaggio è osteggiato dagli ordinamenti giuridici. Infatti, oltre alla deprecabilità delle condotte criminose "a monte", esso genera inaccettabili distorsioni nel ciclo economico, alterando i normali meccanismi di accumulo della ricchezza e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento.
La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro. Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.
Ulteriore fattispecie rispetto al riciclaggio è quella introdotta dall'art. 648 ter del codice penale. Tale norma punisce "chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La sanzione penale è la medesima del riciclaggio: reclusione da quattro a dodici anni e multa da 1.032 a 15.493 Euro. A dimostrare l'insidiosità delle condotte appena descritte, si evidenzia come entrambe siano aggravate dalla circostanza della commissione nell'esercizio di una attività professionale.
Un'importante azione contro il riciclaggio è stata svolta dal legislatore comunitario, da ultimo con la direttiva 2005/60/CE tradotta nel Decreto Legislativo 231/2007 [1] del 16 novembre 2007. Tale norma, oltre ad importanti aspetti definitori, conferma la tendenza a limitare l'uso del contante come strumento essenziale nella lotta al riciclaggio, aumentando la pletora dei soggetti obbligati ad adempimenti e comunicazioni alle autorità in caso di operazioni sospette.